Ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 4/2019 si confermano con riferimento all'esercizio finanziario 2018, le seguenti aliquote della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018.
Aliquota |
Applicazione |
2,0 per mille |
Abitazione principale e relative pertinenze) |
1,2 per mille |
Per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree fabbricabili
|
1,0 per mille |
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota della TASI è pari al limite di cui al comma 676 - art.1 – legge n° 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), |
1,0 per mille |
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 676 - art.1 – legge n° 147 del 27.12.2013, legge di stabilità 2014, così modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015). |
Viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Ai sensi del comma 681 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), nell’apposito Regolamento IUC – Componente TASI approvato con Delibera C.C. 09/2014, risulta inserita la seguente ripartizione dell’obbligazione tributaria nei casi di immobile occupato da soggetto diverso dal titolare diritto reale sull’unità immobiliare, che si propone di riconfermare:
- Soggetto titolare diritto reale unità immobiliare: 80 % dell’obbligazione tributaria.
- Soggetto occupante unità immobiliare: 20 % dell’obbligazione tributaria.
Scadenze
Le scadenze di versamento valide per la componente IMU per l’anno 2019:
- Prima rata: 16 giugno.
- Seconda rata: 16 dicembre.
Documenti
Verbale di Consiglio comunale 4/2019.